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COMUNICATO NR. 30: Sciopero FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, GILDA, e CISAL/SCUOLA 27.10.2007

COMUNICATO  DEL  DIRIGENTE   N. 30



                                                                                        AI  DOCENTI
                                                                                           S E D E



Le organizzazioni sindacali FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, GILDA, e CISAL/SCUOLA  hanno indetto per il personale della scuola uno sciopero per l’intera giornata di sabato 27 ottobre  2007.
Ai sensi della vigente normativa ( CCNL sottoscritto il 29. 5. 1999; Allegato  - Attuazione della legge 146/90 di cui  si allega in calce il c. 3 dell' art. 2 ) invito i docenti a rendere - se lo riterranno opportuno - comunicazione volontaria in presidenza  circa l' adesione al suddetto sciopero entro e non oltre le ore 10. 00 di venerdì 26 ottobre. Si ricorda comunque che i docenti non hanno l' obbligo di comunicare la loro adesione ad iniziative di scioperi.


Bolzano,  23 ottobre  2007                                                        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                              ( prof.  Carlo  Runcio )




ALLEGATO - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146 / 90  ( art.2, comma 3 )

In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli studi.